Il Dipartimento della Scuola Secondaria di I°Cardarelli con delibera n. 51 del 19/05/2026
Premesso
l’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale;
Visto
che tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
Vista
la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Vista
la nota 22190 del 29/10/2019 delibera che, ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122,
Delibera
Il Collegio docenti stabilisce i seguenti criteri di deroga al limite minimo di frequenza, pari ai tre quarti del monte ore annuale del curricolo, così come stabilito dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122), requisito necessario per la validità dell’anno scolastico.
Si precisa che:
- le assenze devono essere documentate e continuative;
- le assenze non devono compromettere, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di valutare gli apprendimenti dell’alunno sulla base di evidenze documentabili e risultati conseguiti, come indicato nella CM n. 20/2011.
TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero, gravi infortuni o malattie croniche certificate)
- disagio emotivo/psicologico certificato;
- disagio sociale, culturale, economico e/o famigliare debitamente documentato da verbali di eventuali riunioni con i Servizi Sociali od osservato e segnalato a partire dall’istituzione scolastica stessa;
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia/ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Circolare N. 22190 del 29/10/2019);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d’anno;
- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. n.20 del 04.03.2011 – Lettera Miur del 02.03.2011 prot. 2065; art. 2 e 14 DPR 122/2009);
- mancata frequenza dovuta alla disabilità;
- assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc.).
Rimane comunque il compito del Consiglio di Classe di verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
La presente delibera è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante comunicati e pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
Personale scolastico